Certificazione energetica
La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso. Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato indice di prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportate sull'attestato di certificazione energetica (ACE), l'utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 7 della L.R. 13/2007 e s.m.i., l'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto.
Quando è necessaria?
nel caso di nuova costruzione di edifici;
nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;
nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.
La redazione dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di nuova costruzione (lettera a) e di ristrutturazione degli edifici (lettera b) avviene all'atto di chiusura dei lavori. In questi casi, è il costruttore che ha l'obbligo di far produrre ad un certificatore l'attestato di certificazione energetica; il nominativo del certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del costruttore, al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori. Inoltre, per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, l'attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.
In caso di compravendita degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.
In caso locazione degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso.
Inoltre, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 43-11965) in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso:
box;
cantine;
autorimesse;
parcheggi multipiano;
locali adibiti a depositi;
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.
L'attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell'A.T.C.).
Impianti
L’Italia offre condizioni meteorologiche molto buone per l’uso dell’energia solare. Il valore di insolazione compreso tra 1200 e 1750 kWh/m2 all’anno presenta una differenza tra nord e sud intorno al 40%, rimanendo in entrambi i casi maggiore del fabbisogno annuo procapite di calore necessario per la preparazione di acqua calda nel residenziale. A queste condizioni un impianto solare standard consente di risparmiare fino all’80% dell’energia necessaria per la preparazione di acqua calda e fino al 40% della domanda complessiva di calore per l’acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli ambienti. Condizioni tanto favorevoli e la disponibilità di una tecnologia affidabile ed efficace conferiscono all’Italia un alto potenziale economico e tecnico per il solare termico.
La normativa tecnica in vigore a livello nazionale e maggiormente a livello regionale impone in determinate tipologia edilizie e in merito a determinati interventi l’obbligo di produzione di energia rinnovabile, sia termica che elettrica. La tecnologia più impiegata per soddisfare tale requisito è l’installazione di pannelli solari termici in grado di produrre il 60% di ACS per usi domestici, come richiesto dalla L.R. 13/2007.